Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 19 della legge tributaria sulle successioni, approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e' sostituito dal seguente "Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento e' ridotta della meta'". "Il beneficio della riduzione e' limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1ª 2ª e 3ª della tabella allegata alla presente legge, nonche' alle successioni devolute ai nipoti "ex fratre" chiamati alla eredita' per diritto di rappresentazione". "La riduzione non si applica per i beni che nella prima, delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta". "Qualora l'eredita' comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione, anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, Proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art3 · fonte del testo