Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 19 della legge tributaria sulle successioni, approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e' sostituito dal seguente "Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento e' ridotta della meta'". "Il beneficio della riduzione e' limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1ª 2ª e 3ª della tabella allegata alla presente legge, nonche' alle successioni devolute ai nipoti "ex fratre" chiamati alla eredita' per diritto di rappresentazione". "La riduzione non si applica per i beni che nella prima, delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta". "Qualora l'eredita' comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione, anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, Proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione".

Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art3 · fonte del testo