Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. 265 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I primi quattro commi dell'art. 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30) dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti: "Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse e' concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento". "Eguale beneficio e alle stesse condizioni e' concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di societa' commerciali o industriali e delle eventuali sopratasse". "E' in facolta' dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali sopratasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari". "A tutela del credito dilazionato dovra' essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari, nonche' assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio dell'Amministrazione". "In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma, dell'art. 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi". "La dilazione dovra' in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento". "Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso e' soggetto, nonche' tutte le spese consequenziali sono a carico dei debitori". "La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art5 · fonte del testo