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Il comma secondo dell'art. 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e' sostituito dal seguente: "Del pari sono ammesse in deduzione dall'asse ereditario le spese funerarie, purche' risultino da regolari quietanze; la deduzione e' ammessa pero' nella misura massima di lire 40.000".

Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art7 · fonte del testo