Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi: "Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta e' ridotta alla meta'. L'imposta non e' dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni". "In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta puo' superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni". "Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario". "Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art9 · fonte del testo