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Al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi: "Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta e' ridotta alla meta'. L'imposta non e' dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni". "In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta puo' superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni". "Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario". "Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione".

Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art9 · fonte del testo