Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'aumento di capitale deliberato dalle societa' azionarie e' considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, la prescritta denuncia di avveramento deve essere ugualmente presentata per gli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data. Uguale denuncia deve essere presentata, di bimestre in bimestre, per le sottoscrizioni che si verificassero posteriormente. Per quanto altro non previsto nella presente disposizione si applicano le norme stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei riguardi delle imposte dipendenti dall'avveramento di condizioni sospensive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art7 · fonte del testo