Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 66/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    La normativa di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (modifiche alle norme sulla riforma fondiaria) - la quale disciplina il subentro all'assegnatario, deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto di assegnazione e vendita del terreno espropriato, dei suoi discendenti in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal comma primo dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dispone che l'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione, dai coeredi, e che in caso di disaccordo tra loro decide l'autorità giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'ente, con riguardo alle condizioni ed attitudini personali - non crea alcuna disparità tra i coeredi, riconoscendo a tutti i diritti successori sui beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della sua morte, in conseguenza dell'assegnazione (credito relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale aumento di valore del fondo). La disciplina del subentro, poi, non riguarda la materia successoria, ma una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un ente pubblico, (non identificabile con negozi di diritto privato) che non modifica i diritti dei successibili sui beni esistenti nel patrimonio del de cuius. Pertanto non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 379 del 1967.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 7 Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. 253 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti. L'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorita' giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali. I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredita' di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualita' versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati. Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni. Se nessuno dei discendenti ne' il coniuge e' in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o e' disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilita' dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualita' versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art7 · fonte del testo