Art. 7
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L'aumento di capitale deliberato dalle societa' azionarie e' considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, la prescritta denuncia di avveramento deve essere ugualmente presentata per gli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data. Uguale denuncia deve essere presentata, di bimestre in bimestre, per le sottoscrizioni che si verificassero posteriormente. Per quanto altro non previsto nella presente disposizione si applicano le norme stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei riguardi delle imposte dipendenti dall'avveramento di condizioni sospensive.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
