Art. 8
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L'art. 40 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e' sostituito dal testo seguente: "Contratti di trasporto per terra, per acqua e per aria conclusi con imprenditori di tali trasporti, con o senza l'intervento di spedizionieri, e risultanti da lettere di vettura o duplicati delle stesse, polizza di carico, polizza ricevuta per l'imbarco o lettera, di trasporto aereo, ovvero da altri documenti contenenti le indicazioni di cui agli articoli 1683 del Codice civile, 460 e 958 del Codice della navigazione. "Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti sovraindicati a termini dell'art: 2 della legge".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
