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L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, e' cosi' modificato: "Al comma primo sono soppresse le parole "allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto". L'ultimo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente: "Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione parte A), per il periodo nel quale la nave sinistrata e' rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave. Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennita' di perdita o di avaria, pari all'85% del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potra' in alcun caso superare il costo di ricostruzione. Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprieta' di navi abbandonate allo Stato".
Testo in vigore dal 19 settembre 1950 al 9 ottobre 2010
