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[1]L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]Art. 4.- "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso la Accademia aeronautica, e' dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennita' mensile di pilotaggio di lire 9500. "La stessa indennita' compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attivita' di volo. "Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, e' dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennita' mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9500 se di grado inferiore a colonnello".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art4 · fonte del testo