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[1]L'indennita' di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure: ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categor ia ingegneri e categoria geofisici: colonnelli o generali.................................. L. 15.6 00 gradi inferiori a colonnello........................... " 14.9 00 ufficiali medici: colonnelli o generali.................................. L. 13.4 00 gradi inferiori a colonnello........................... " 12.7 00
[2]Per avere diritto a tale indennita' gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010
