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Le indennita' previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, pero', si tratti di personale che svolga attivita' aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il piu' favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla meta'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art9 · fonte del testo