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Il comma primo dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' sostituito dal seguente: "I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'art. 10 del presente decreto, una somma superiore alle lire 30.000, salvo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 13".

Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;59~art3 · fonte del testo