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Il rendiconto della gestione dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie e', per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;226~art5 · fonte del testo