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Il rendiconto della gestione dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie e', per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 1 luglio 2002
