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Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, nonche' quelle del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, prorogato con la legge 31 luglio 1952, n. 1219. Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 1953 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e la relativa tabella, senza le modificazioni apportatevi dalle precedenti disposizioni.
Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 1 luglio 2002
