Art. 36 — Indennità dei giudici popolari
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <<disponibilità e reperibilità>> non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicché la previsione della norma censurata secondo cui l'indennità spettante per l'ufficio di giudice popolare è stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attività normalmente svolta, non può essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata può dar adito ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per sé censure di incostituzionalità, sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise
Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), come sostituito dagli artt. 1 della legge 25 ottobre 1982, n.795, e 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Presidente della Co…
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 luglio 2002. 199 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art, 298, comma 1) l'abrogazione del comma 6 del presente articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art36 · fonte del testo