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Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta ne' superiore a lire ottomila.1 Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto e' ridotto alla meta'. Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto. Nulla e' dovuto per la riscossione dell'importo del titolo gia' protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo. Per ciascun titolo protestato, il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo. I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennita' di accesso di cui all'articolo seguente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979

1

Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi: minimo L. 900 massimo lire 20.300".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1979 al 1 gennaio 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 958/1988

    Questione infondata
    6 ottobre 1988

    Non contrasta con l'art. 3 Cost., l'art. 7, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349 in base al quale gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari sono tenuti, a determinate condizioni, a versare una quota dei diritti di protesto all'erario, mentre analogo regime non vige per i segretari comunali. Non è infatti possibile una utile comparazione tra la posizione retributiva degli ufficiali giudiziari e quella dei segretari comunali, essendo diversi i rispettivi sistemi retributivi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma ultimo, legge 12.6.1973, n. 349).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 7 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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  20. 30 giugno 1973 — 19 ottobre 1979testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art7 · fonte su Normattiva