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I ricorsi in materia di eleggibilita' o di decadenza pendenti davanti al Consigli comunali, davanti ai Con sigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al Tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalita', alla segreteria della sezione per Il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa. I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilita', decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1966 al 16 settembre 2010
