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[1]L'art. 28 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 9 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, e' sostituito dal seguente:

[2]« Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unita' la eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

  • A)Tenenti:

[3]- nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

[4]- nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

[5]- nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

[6]- nel primo ottavo se appartenenti ai ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo ufficiali medici dei Corpo sanitario aeronautico;

  • B)Capitani e maggiori:

[7]- nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

[8]- nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

[9]- nel primo decimo se appartenenti ai ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

[10]- nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico ».

Testo in vigore dal 7 giugno 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-09;451~art2 · fonte del testo