Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 28 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 9 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, e' sostituito dal seguente:
[2]« Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unita' la eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:
- A)Tenenti:
[3]- nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
[4]- nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;
[5]- nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;
[6]- nel primo ottavo se appartenenti ai ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo ufficiali medici dei Corpo sanitario aeronautico;
- B)Capitani e maggiori:
[7]- nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
[8]- nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;
[9]- nel primo decimo se appartenenti ai ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;
[10]- nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico ».
Testo in vigore dal 7 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
