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Sono abrogati gli articoli 81, 82, 83, 84, ed il 3° comma dell'articolo 85 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni e l'articolo unico del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810. E' pero' data facolta' al Ministro per l'aeronautica di trasferire, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica gli ufficiali di complemento del Regio esercito o della Regia marina o di altri ruoli della Regia aeronautica che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' iniziato i corsi di pilotaggio militare e conseguano il relativo brevetto.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;929~art2 · fonte del testo