Art. 3
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[1]Indipendentemente da quanto previsto dal 1° e 2° comma dell'art. 85 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sostituito con l'art. 19 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, e' in facolta' del Ministro per l'aeronautica di trasferire, col loro grado ed anzianita', nel ruolo servizi, ed eccezionalmente in quell'altro ruolo e categoria che, in relazione agli studi compiuti, sara' ritenuto piu' rispondente agli interessi della Regia aeronautica, gli ufficiali che per ragioni di eta' o per altri motivi lascino fondatamente presumere che non siano piu' in grado di disimpegnare le funzioni del ruolo naviganti, in relazione ai nuovi apparecchi e alle nuove forme di impieghi bellici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossearvarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
