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Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualita' previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione. Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
