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Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non puo' essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art8 · fonte del testo