Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 420/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, l. 29 maggio 1967 n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria) e 19, comma 1, l. reg. Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell' E.R.S.A. della Puglia) nella parte in cui non consentono all'affittuario coltivatore diretto, insediato sul fondo dell'assegnatario riscattante, di esercitare il suo diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti (al pari di quanto previsto dalle ll. nn. 590 del 1965 e 817 del 1971, che dispongono, in materia di prelazione agraria ordinaria, la prevalenza del diritto dell'affittuario, del mezzadro o del colono, su quello concorrente dei proprietari confinanti), in quanto - posto che, mentre la 'ratiò della disposizione statale censurata (la quale considera il diritto di prelazione dell'ente assegnatario sovraordinato rispetto a quello dei coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti, che, a loro volta, sono preferiti ad ogni altro avente diritto a prelazione) consiste nella precisa opzione del legislatore di privilegiare l'accorpamento dei poderi, in modo da renderli capaci di un migliore sfruttamento, tuttavia evitando, da una parte, la ricostruzione di proprietà capitalistiche in sostituzione di quelle contadine create dalla riforma fondiaria del 1950 con ingente impiego di pubblico denaro e, dall'altra, il pericolo di una frammentazione terriera, tutt'altra 'ratiò ispira l'art 8 l. n. 590 del 1965, inteso specificamente a privilegiare il coltivatore diretto del fondo rustico allo scopo prioritario della concentrazione nelle mani dell'erogatore del lavoro agricolo della proprietà del fattore produttivo terra, si' da favorire la creazione di imprese diretto-coltivatrici stabili e di un regime di valenza essenzialmente privatistica, che solo in via gradata consente la prelazione dei proprietari confinanti, dando un rilievo solo secondario alla finalità di accorpamento dei fondi, a cui sono teleologicamente estranee tutte quelle peculiari connotazioni squisitamente pubblicistiche volute dal legislatore del 1967 per incidere, in via temporanea, sulla libertà di circolazione del bene onde salvaguardare il conseguimento degli scopi della riforma fondiaria; e che la l. n. 379 del 1967, in coerenza con il sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost. ha creato uno "statuto proprietario differenziato", che si incentra non solo sul divieto di frazionamento delle unità poderali costituite dagli enti di riforma fondiaria, ma anche sull'esigenza, conseguita al processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950, di un loro accorpamento al fine della conservazione delle aziende con dimensioni ottimali, donde la prevalenza accordata, in sede di prelazione, ai coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione, i quali hanno preso parte all'opera pubblica di redenzione del latifondo, sopportandone i relativi oneri, obblighi e sacrifici - non è configurabile la prospettata ingiustificata disparità di trattamento. - S. nn. 233/1991 e 103/1985. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 4 Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria

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  • Sentenza n. 103/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e ciò postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto più idoneo alla successione o al subingresso. È inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto ciò risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facoltà di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale è consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attività istruttoria, essa è operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria · Art. 7 Norme di principio, norme particolari e finanziarie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. 426 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il fondo riscattato e' soggetto a vincolo di indivisibilita' ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potra' essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti. La vendita non potra' essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 11 prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo - tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario - non eccede il limite della congruita' determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante. L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parita' di condizioni, per utilizzare il terreno in conformita' ai propri fini istituzionali. Hanno altresi' diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione. Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non puo' superare il limite di congruita' di cui al terzo comma. L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove piu' coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti. Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma - sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a piu' fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art4 · fonte del testo