Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 28 luglio 1950, n. 689. Il versamento della quota di concorso dovuta dai Comuni per l'istituzione del servizio telegrafico verra' effettuato con le modalita' indicate dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n 1198.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-24;95~art4 · fonte del testo