Art. 3
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Qualora la posa dei circuiti indicati ai comma c) e d) dei punti 1 e 2 del precedente articolo abbia carattere provvisorio, o sia richiesta per un periodo limitato, il versamento della relativa quota di appoggio potra' essere effettuato, a domanda degli interessati, in 10 rate trimestrali anticipate di eguale importo. Se nel frattempo venisse richiesta la demolizione del circuito, l'utente si intendera' esonerato dal pagamento delle rate non ancora maturate.
Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
