Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 28 luglio 1950, n. 689. Il versamento della quota di concorso dovuta dai Comuni per l'istituzione del servizio telegrafico verra' effettuato con le modalita' indicate dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n 1198.

Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;95~art4 · fonte del testo