Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate in virtu' dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del mare Mediterraneo, sono fissate come segue:
- a)a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento
- b)a lire 25 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.
Testo vigente dal 18 marzo 1952
