La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e' fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art6 · fonte del testo