La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e' fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.
Testo vigente dal 18 marzo 1952
