Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica e a vela nazionali ed estere equiparate che compiono crociere turistiche, e' portato a lire 260 per ogni passeggero. Il deposito, di cui al quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, e' elevato a lire 440 per ogni passeggero.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art5 · fonte del testo