Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtu' dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione nel mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le 50. Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art3 · fonte del testo