I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per la concessione delle patenti di sanita' sono fissati come segue: a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate; a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate; a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate; a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art7 · fonte del testo