I diritti di cui all'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, sono fissati come segue:

  • a)a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;
  • b)a lire 200 per ogni tonnellata, di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;
  • c)a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art4 · fonte del testo