[1]Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, e' cosi' modificato:

[2]«L'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono provvede, d'intesa con l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, all'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente articolo».

[3]Nel terzo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole «a carico delle Provincie e dei Comuni».

Testo vigente dal 27 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;312~art2 · fonte del testo