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[1]All'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, e' sostituito il seguente:

[2]«Il Consiglio centrale delle stazioni di cura e' composto:

[3]1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

[4]2° del Commissario per il turismo, vice-presidente;

[5]3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;

[6]4° del, direttore generale della sanita' pubblica;

[7]5° del direttore generale delle belle arti;

[8]6° del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

[9]7° dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;

[10]8° del capo della divisione dei Comuni;

[11]9° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

[12]10° del direttore generale dell'Enit;

[13]11° del presidente del Touring Club;

[14]12° del presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo; 13° del presidente della Federazione dell'industria idroclimatica; 14° del presidente dell'Associazione medico italiana di idroclimatologia e terapia fisica;

[15]15° del dirigente del Sindacato italiano medico fascista.

[16]In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio centrale e' presieduto dal direttore generale della Amministrazione civile.

Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art4 · fonte del testo