Art. 54 — Segretari in servizio nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti
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I segretari generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualita' di titolari di segreterie di Comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarita' delle segreterie medesime. La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla, data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
