Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. 135 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' modificato come segue: "I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda daL. 20.000 a L. 200.000. Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalita' e in localita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza sara' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art2 · fonte del testo