Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 225/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materi…

    Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1976

    Questione infondata
    15 gennaio 1976

    a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt 178 (così come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di Poggibonsi, Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata dal pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1…

    Art. 21 cost. · Art. 43 cost. · Art. 75 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'art. 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito come segue: Art. 178. - "Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:

tolto: 1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

tolto: 2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici. Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L. 20.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art1 · fonte del testo