Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Chiunque detiene apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita' locale di pubblica sicurezza ed ai Ministero delle poste e telecomunicazioni e' punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
