Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Chiunque detiene apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita' locale di pubblica sicurezza ed ai Ministero delle poste e telecomunicazioni e' punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/1974

    Illegittimità dichiarata
    10 luglio 1974

    L'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, in quanto si limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, non viola in alcun modo gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale che concerne detta disposizione.

    Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art3 · fonte del testo