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L'art. 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' modificato come segue: "Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'art. 265 del Codice suddetto e' punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata".

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art4 · fonte del testo