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Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non siano omologati o tollerati secondo le particolari norme che regolano i servizi radiomarittimi. Indipendentemente dalla azione penale l'Amministrazione puo' provvedere direttamente a spese del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art5 · fonte del testo