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Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000 se il fatto non costituisca reato piu' grave. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art6 · fonte del testo