L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art18 · fonte su Normattiva