L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:

  • a)nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
  • b)nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
  • c)nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali. Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva. Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu' di due o piu' lettere".

Testo vigente dal 22 marzo 1968

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 138/1993

    Ha colpito questo articolo
    6 aprile 1993

    Ai fini della determinazione dell'indennizzo annuale spettante al proprietario di immobile sottoposto a servitù militare in periodo compreso tra il 6 aprile 1968 e il 12 gennaio 1977, l'applicabilità della L. n. 180 del 1968 non dipende dall'art. 14, comma secondo, L. n. 898 del 1976, in quanto quest'ultimo è norma di mero richiamo della disciplina applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della stessa legge n. 898; perciò, correttamente il giudice 'a quò ha impugnato l'art. 1, L. n. 180 cit., volendo censurare il criterio, ivi previsto, di determinazione del suddetto indennizzo. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura di Stato assumendo l'inesatta individuazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione da sottoporre a sindacato di costituzionalità).

    Art. 1 Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;180~art1 · fonte del testo