Art. 16 — Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1988 al 1 luglio 1997. Leggi il testo vigente →
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione".
Testo in vigore dal 12 novembre 1988 al 1 luglio 1997
