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Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione".

Testo in vigore dal 12 novembre 1988 al 1 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art16 · fonte su Normattiva