Art. 9 — Misura della pensione
Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo e' pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.
Testo vigente dal 12 novembre 1988
