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[1]Altri casi in cui compete l'indennita' di trasferta.

[2]E' concessa l'indennita' di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

  • a)perche' leso in infortunio sul lavoro, o perche' scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
  • b)perche' imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempreche' venga mandato esente da pena;
  • c)per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;
  • d)per deporre in inchieste amministrative;
  • e)per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che e' obbligato a conseguire; e' concessa anche per esami di promozione di passaggio di qualifica e per le relative visite mediche, sempreche' risulti conseguita l'idoneita';
  • f)per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda, salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennita' di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;
  • g)per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art10 · fonte del testo