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[1]Indennita' di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto.

[2]Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del riparto navigazione cui e' addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. ((E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le Indennita' ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

  • a)quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;
  • b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
  • c)quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta;
  • d)quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui e' assegnato il dipendente)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 19 parole tolte, 29 parole aggiunte in 4 capoversi.

… ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le tolto: indennita' aggiunto: Indennita' ed i premi tolto: speciali di cui ai capi VIII e IX aggiunto: previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altrotolto: , o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno tolto: e l'altro aggiunto: o l'altro, alcun servizio di scorta;

d) quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti tolto: degli stessi aggiunto: dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi tolto: e officina aggiunto: ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento tolto: venga aggiunto: viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizioaggiunto: , con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettrichetolto: , automotrici elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui e' assegnato tolto: l'agente aggiunto: il dipendente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art13 · fonte del testo